Avvalendosi delle facoltà concesse già dal Concilio Vaticano II e recepite nel Codice di Diritto Canonico, il Vescovo ogni qualvolta lo richieda il buon governo della Diocesi, può costituire uno o più Vicari Episcopali; essi hanno la stessa potestà ordinaria che, per diritto universale, […] spetta al Vicario Generale, o per una parte determinata della diocesi, o per un genere determinato di affari, o in rapporto ai fedeli di un determinato rito o di un ceto determinato di persone (CIC 476). La potestà di ogni Vicario Episcopale è regolata, oltre che dal diritto universale, dalle determinazioni del decreto di nomina. Le loro attribuzioni, anche di natura giuridica ove specificatamente concesse, saranno sempre esercitate in accordo e subordinatamente alla volontà del Vescovo e in comunione di intenti col Vicario Generale e con gli altri Vicari Episcopali, nel rispetto delle competenze di ciascuno. Il coordinamento dei Vicari Episcopali è compito del Vescovo(cf CIC 473,2), aiutato dal Vicario generale e avviene normalmente mediante il consiglio episcopale, secondo il can. 473,4 del CIC. I Vicari Episcopali, per quanto la loro nomina non è legata necessariamente ad alcun ufficio di curia, tuttavia, per loro natura, a somiglianza del Vicario Generale, fanno parte a pieno titolo della curia ed hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni di curia.
Vicario Episcopale per la Cultura
don Francesco Brancato
Vicario per gli affari giuridici
don Giacomo Montes